PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Tutte le prestazioni effettuate da un pubblico dipendente, per pubblico interesse, al di fuori delle normali attività di ufficio sono comunque considerate prestazioni effettuate per servizio e i proventi da esse derivanti sono incamerati dall'erario.
      2. Al dipendente che ha prestato la sua opera al di fuori degli specifici doveri dell'ufficio cui è preposto è corrisposta, oltre a un rimborso spese per gli eventuali oneri sostenuti, una indennità giornaliera correlata al grado o alla funzione secondo i parametri vigenti nella pubblica amministrazione.

Art. 2.

      1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di consulenze esterne in materie che siano comunque oggetto dell'attività istituzionale di una pubblica amministrazione. Le consulenze rese dai pubblici dipendenti a vantaggio di amministrazioni diverse da quella di appartenenza sono valutate e compensate alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 1.